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Sisma bonus

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, il bonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, per le seguenti tipologie di interventi di:

interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi antisismici – di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2000
– sono cumulabili e utilizzabili secondo i loro massimali di spesa.

Tutte le detrazioni citate sono rateizzate in cinque anni, come confermato dalle Entrate nella sua guida».

Tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, la percentuale sarà elevata al 100%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti».

Sono ammessi tutti gli interventi antisismici, compresi quelli che non conseguano alcun miglioramento di classe di rischio sismico dell’edificio.
Sono escluse anche da sismabonus le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il bonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi antisismici agevolati.
Anche il sismabonus si applica a interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria. L’aumento di volumetria è ammesso solo per il sismabonus acquisti.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi sia al sismabonus o all’ecobonus se concretizzano un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. 
Dal provvedimento abilitativo dei lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Le detrazioni fiscali del sismabonus tradizionale, in vigore dal 1° gennaio 2017, si basano sulla premialità: più viene migliorata la sicurezza dell’edificio dal punto di vista strutturale e sismico (rappresentata su otto livelli da A+ a G), più è vantaggioso il beneficio; rispetto al bonus base (ristrutturazioni) del 50% la detrazione si innalza dal 70 all’85 per cento.

Tuttavia, dal 1° luglio 2020 (Dl rilancio) è possibile un ulteriore potenziamento dato dal superbonus che, eliminando la premialità e inserendo verifiche tecniche e fiscali più stringenti, porta a qualsiasi detrazione legata a opere strutturali, sia statiche (prima agevolate solo al 50%) che di miglioramento sismico.

Un metodo per classificare le varie possibilità d’intervento è raggrupparle in funzione dell’effetto che producono sull’edificio. La resistenza sismica di una costruzione dipende dal confronto tra la domanda, cioè gli effetti sulla struttura (forze, richiesta di spostamenti) derivanti dal sisma, con la capacità della struttura o degli elementi strutturali di resistere (o assecondare) queste forze (o spostamenti) senza danneggiarsi.

Le tipologie di base

Di conseguenza, una prima suddivisione degli interventi possibili può essere fatta tra quelli mirati a ridurre la domanda e quelli mirati a incrementare la capacità della struttura. Spesso il risultato ottimale si raggiunge tramite una combinazione di questi elementi.

Interventi che incrementano la capacità sono ad esempio: l’introduzione di setti (elementi verticali come pareti) irrigidenti in cemento armato, muratura, acciaio; l’incremento delle sezioni e il ripristino delle armature nelle strutture in cemento armato; l’uso di fibre; il ripristino delle murature, l’incremento dell’interconnessione tra muri ortogonali; l’introduzione di controventature nelle strutture in acciaio.

 Tra quelli che riducono la domanda possiamo invece citare: la riduzione della massa di piano per alleggerire la struttura; l’isolamento alla base, che in modo semplicistico può essere pensato come mettere dei pattini alla struttura, in modo che il terreno si muova in modo (più o meno) indipendente da questa, e l’adozione di dispositivi sismici innovativi, creati per dissipare l’energia del sisma.

 Gli edifici in cemento armato

 Ecco alcuni esempi di intervento per edifici in cemento armato:

 Riduzione delle irregolarità: regolarizzazione della distribuzione in pianta e in altezza delle masse e degli elementi resistenti, anche con la creazione di nuovi giunti o adeguamento di quelli esistenti.

  • Inserimento di pareti controventanti in cemento armato o in acciaio: consente di aumentare la resistenza, la rigidezza e, a seconda dei casi, di modificare la risposta sismica globale.
  • Incamiciatura degli elementi strutturali: consiste nell’avvolgere la sezione originaria dell’elemento resistente (pilastri, travi, pareti) con una nuova sezione (cava) che collabora con la prima; quest’ultima può essere in cemento armato o in acciaio.
  • Fasciature in materiali Frp: con il termine Frp, acronimo di Fiber reinforced polymer (materiale polimerico fibrorinforzato), si identificano tutti quei materiali compositi costituiti da fibre di rinforzo immerse in una matrice polimerica. Le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti sia in termini di resistenza che di rigidezza e possono essere di varia natura.
  • Il sistema Cam: il cerchiaggio attivo dei manufatti è realizzato mediante angolari a spigoli smussati e nastri in acciaio a elevata resistenza e basso spessore. Sono messi in opera con una pretensione tale da garantire uno strato di precompressione negli elementi strutturali di cemento armato (nodi, pilastri e travi) e un’immediata efficacia sotto incrementi di carico.

 Molte di queste tecnologie possono essere anche utilizzate in accoppiamento a sistemi di efficientamento energetico, come il cappotto termico, consentendo di massimizzare il beneficio fiscale.

Le strutture prefabbricate

 Esistono, infine, tecnologie per il miglioramento del comportamento delle strutture prefabbricate o per isolare l’edificio (di qualsiasi tipologia), in modo che non risenta dell’azione sismica o che sia in grado di assorbire quest’ultima (isolatori o dispositivi per la dissipazione).

 Edifici in muratura

 Tra gli interventi per gli edifici in muratura va ricordato anzitutto l’ottenimento di un buon funzionamento «scatolare », cioè quando tutte le pareti collaborano assieme,

 collegate in copertura e/o a livello dei piani, a contrastare l’azione sismica. Lo si ottiene mediante incatenamenti, cerchiature esterne con fasce di tessuto o barre metalliche, ammorsamenti tra le murature, rinforzo di solai e volte e collegamento degli stessi alle pareti, inserimento di cordoli in copertura. Il «placcaggio» consiste invece nel realizzare su entrambe le facce della parete di fodere armate dotate di capacità resistenti a trazione, intimamente connesse tra loro e alla muratura. La tecnica dell’inserimento diffuso di connessioni trasversali mira poi a consolidare una muratura priva, o particolarmente scarsa, di diatoni, cioè di quegli elementi trasversali in grado di collegare i paramenti murari e che garantiscono il comportamento monolitico del pannello.

 Regola base

 Interventi ”relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari“(articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).

N. TIPOLOGIA DI INTERVENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SOLO IN DETERMINATE ZONE
1 Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), con rilascio del “titolo edilizio” o con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017 (dal 4 agosto 2013, per la norma in vigore dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016), riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
2 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 1 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva “una riduzione del rischio sismico” di 1 o più classi (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ai sensi del Dm 58/2017 s.m.i.
3 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (riduzione di 1 o più classi di rischio, definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su "parti comuni di edifici condominiali" (per la risposta del 22 luglio 2019, n.293, anche sulle parti comuni non condominiali) (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (2)
4 Sisma bonus acquisti: acquisto di unità immobiliari, soggette alle misure antisismiche, indicate all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), realizzate da “imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, mediante la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento” nell'ambito di un titolo edilizio di ristrutturazione), a patto che questo acquisto avvenga entro 18 “mesi dalla data di conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli acquirenti (articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
note (1) Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%. Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, ripartita in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5). (2) Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, l'agenzia delle Entrate ha superato quanto espresso con la risposta del 19 febbraio 2019, n. 62, chiarito che per le misure antisismiche «speciali», l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, che per la norma è di «96.000 euro per unità immobiliare», va «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari». Questo limite, però, non è da considerarsi “autonomo” rispetto a quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma per gli interventi antisismici parla testualmente di “96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, non viene individuata, nella sostanza, “una nuova categoria di interventi agevolabili”, perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16-bis del Tuir (risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E e Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016). (3) Solo i condomìni, le «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e gli altri particolari soggetti dell'articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, possono beneficiare della detrazione Irpef (e Ires per i condòmini soggetti Ires) del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini, “per i quali alla data del 30 giugno 2022” saranno “effettuati lavori per almeno” il 60% dell'intervento complessivo), per gli interventi antisismici dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir (con rilascio del “titolo edilizio” o con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), su «costruzioni adibite ad abitazione» (non ad attività produttive, per la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafi 2 e 2.1.4 e per le Faq 3 e 5 della Guida dell'agenzia delle Entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020), situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.4). Restano applicabili i vecchi limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro per ciascuna unità (articolo 119, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

ZONE SISMICHE                         MISURA DELLA DETRAZIONE IRPEF DELL'ARTICOLO 16-BIS, TUIR
Tutte Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef del 50% (prima 36%, con limite di spesa di 48.000 euro), con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di  8.000 euro, ripartita in 10 anni. Dal 2021, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro, ripartita in 10 anni

ZONE SISMICHE                         DETRAZIONI «SPECIALI» IRPEF E IRES DEL 50-70-75-80-85% O DEL 110% (3) PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2022, per le “costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive” ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (fino al 31 dicembre 2016, l'abitazione doveva essere quella "principale" e le zone dovevano essere solo la 1 e la 2)  Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef e Ires, con limite massimo di “spesa” di 96.000 euro per unità immobiliare (2), ripartita in 5 anni (fino al 31 dicembre 2016, la ripartizione del bonus era in 10 anni) (1), del:   50% (dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, era del 65%)
70% (80% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi)
75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi)

ZONE SISMICHE                         DETRAZIONI «SPECIALI» IRPEF E IRES DEL 50-70-75-80-85% O DEL 110% (3) PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Interi edifici ubicati in zona sismica 1 (anche 2 e 3 dal primo maggio 2019), delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e 20 marzo 2003, n. 3274 Dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef o Ires “all'acquirente delle unità immobiliari”, ripartita in 5 anni e calcolata sul “prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare” (2), del:   75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi)

Le detrazioni fiscali del sismabonus tradizionale, in vigore dal 1° gennaio 2017, si basano sulla premialità: più viene migliorata la sicurezza dell’edificio dal punto di vista strutturale e sismico (rappresentata su otto livelli da A+ a G), più è vantaggioso il beneficio; rispetto al bonus base (ristrutturazioni) del 50% la detrazione si innalza dal 70 all’85 per cento.

Tuttavia, dal 1° luglio 2020 (Dl rilancio) è possibile un ulteriore potenziamento dato dal superbonus che, eliminando la premialità e inserendo verifiche tecniche e fiscali più stringenti, porta al 110% qualsiasi detrazione legata a opere strutturali, sia statiche (prima agevolate solo al 50%) che di miglioramento sismico.

Un metodo per classificare le varie possibilità d’intervento è raggrupparle in funzione dell’effetto che producono sull’edificio. La resistenza sismica di una costruzione dipende dal confronto tra la domanda, cioè gli effetti sulla struttura (forze, richiesta di spostamenti) derivanti dal sisma, con la capacità della struttura o degli elementi strutturali di resistere (o assecondare) queste forze (o spostamenti) senza danneggiarsi.

Le tipologie di base

Di conseguenza, una prima suddivisione degli interventi possibili può essere fatta tra quelli mirati a ridurre la domanda e quelli mirati a incrementare la capacità della struttura. Spesso il risultato ottimale si raggiunge tramite una combinazione di questi elementi.

Interventi che incrementano la capacità sono ad esempio: l’introduzione di setti (elementi verticali come pareti) irrigidenti in cemento armato, muratura, acciaio; l’incremento delle sezioni e il ripristino delle armature nelle strutture in cemento armato; l’uso di fibre; il ripristino delle murature, l’incremento dell’interconnessione tra muri ortogonali; l’introduzione di controventature nelle strutture in acciaio.

Tra quelli che riducono la domanda possiamo invece citare: la riduzione della massa di piano per alleggerire la struttura; l’isolamento alla base, che in modo semplicistico può essere pensato come mettere dei pattini alla struttura, in modo che il terreno si muova in modo (più o meno) indipendente da questa, e l’adozione di dispositivi sismici innovativi, creati per dissipare l’energia del sisma.

Gli edifici in cemento armato

Ecco alcuni esempi di intervento per edifici in cemento armato:

  • Riduzione delle irregolarità: regolarizzazione della distribuzione in pianta e in altezza delle masse e degli elementi resistenti, anche con la creazione di nuovi giunti o adeguamento di quelli esistenti.
  • Inserimento di pareti controventanti in cemento armato o in acciaio: consente di aumentare la resistenza, la rigidezza e, a seconda dei casi, di modificare la risposta sismica globale.
  • Incamiciatura degli elementi strutturali: consiste nell’avvolgere la sezione originaria dell’elemento resistente (pilastri, travi, pareti) con una nuova sezione (cava) che collabora con la prima; quest’ultima può essere in cemento armato o in acciaio.
  • Fasciature in materiali Frp: con il termine Frp, acronimo di Fiber reinforced polymer (materiale polimerico fibrorinforzato), si identificano tutti quei materiali compositi costituiti da fibre di rinforzo immerse in una matrice polimerica. Le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti sia in termini di resistenza che di rigidezza e possono essere di varia natura.
  • Il sistema Cam: il cerchiaggio attivo dei manufatti è realizzato mediante angolari a spigoli smussati e nastri in acciaio a elevata resistenza e basso spessore. Sono messi in opera con una pretensione tale da garantire uno strato di precompressione negli elementi strutturali di cemento armato (nodi, pilastri e travi) e un’immediata efficacia sotto incrementi di carico.

Molte di queste tecnologie possono essere anche utilizzate in accoppiamento a sistemi di efficientamento energetico, come il cappotto termico, consentendo di massimizzare il beneficio fiscale.

Le strutture prefabbricate

Esistono, infine, tecnologie per il miglioramento del comportamento delle strutture prefabbricate o per isolare l’edificio (di qualsiasi tipologia), in modo che non risenta dell’azione sismica o che sia in grado di assorbire quest’ultima (isolatori o dispositivi per la dissipazione).

Edifici in muratura

Tra gli interventi per gli edifici in muratura va ricordato anzitutto l’ottenimento di un buon funzionamento «scatolare », cioè quando tutte le pareti collaborano assieme, collegate in copertura e/o a livello dei piani, a contrastare l’azione sismica. Lo si ottiene mediante incatenamenti, cerchiature esterne con fasce di tessuto o barre metalliche, ammorsamenti tra le murature, rinforzo di solai e volte e collegamento degli stessi alle pareti, inserimento di cordoli in copertura. Il «placcaggio» consiste invece nel realizzare su entrambe le facce della parete di fodere armate dotate di capacità resistenti a trazione, intimamente connesse tra loro e alla muratura. La tecnica dell’inserimento diffuso di connessioni trasversali mira poi a consolidare una muratura priva, o particolarmente scarsa, di diatoni, cioè di quegli elementi trasversali in grado di collegare i paramenti murari e che garantiscono il comportamento monolitico del pannello.

Regola base

Interventi ”relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari“(articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).

N. TIPOLOGIA DI INTERVENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SOLO IN DETERMINATE ZONE
1 Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), con rilascio del “titolo edilizio” o con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017 (dal 4 agosto 2013, per la norma in vigore dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016), riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
2 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 1 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva “una riduzione del rischio sismico” di 1 o più classi (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ai sensi del Dm 58/2017 s.m.i.
3 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (riduzione di 1 o più classi di rischio, definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su "parti comuni di edifici condominiali" (per la risposta del 22 luglio 2019, n.293, anche sulle parti comuni non condominiali) (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (2)
4 Sisma bonus acquisti: acquisto di unità immobiliari, soggette alle misure antisismiche, indicate all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), realizzate da “imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, mediante la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento” nell'ambito di un titolo edilizio di ristrutturazione), a patto che questo acquisto avvenga entro 18 “mesi dalla data di conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli acquirenti (articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
note (1) Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%. Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, ripartita in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5). (2) Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, l'agenzia delle Entrate ha superato quanto espresso con la risposta del 19 febbraio 2019, n. 62, chiarito che per le misure antisismiche «speciali», l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, che per la norma è di «96.000 euro per unità immobiliare», va «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari». Questo limite, però, non è da considerarsi “autonomo” rispetto a quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma per gli interventi antisismici parla testualmente di “96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, non viene individuata, nella sostanza, “una nuova categoria di interventi agevolabili”, perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16-bis del Tuir (risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E e Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016). (3) Solo i condomìni, le «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e gli altri particolari soggetti dell'articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, possono beneficiare della detrazione Irpef (e Ires per i condòmini soggetti Ires) del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini, “per i quali alla data del 30 giugno 2022” saranno “effettuati lavori per almeno” il 60% dell'intervento complessivo), per gli interventi antisismici dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir (con rilascio del “titolo edilizio” o con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), su «costruzioni adibite ad abitazione» (non ad attività produttive, per la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafi 2 e 2.1.4 e per le Faq 3 e 5 della Guida dell'agenzia delle Entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020), situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.4). Restano applicabili i vecchi limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro per ciascuna unità (articolo 119, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

ZONE SISMICHE                         MISURA DELLA DETRAZIONE IRPEF DELL'ARTICOLO 16-BIS, TUIR
Tutte Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef del 50% (prima 36%, con limite di spesa di 48.000 euro), con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di  8.000 euro, ripartita in 10 anni. Dal 2021, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro, ripartita in 10 anni

ZONE SISMICHE                         DETRAZIONI «SPECIALI» IRPEF E IRES DEL 50-70-75-80-85% O DEL 110% (3) PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2022, per le “costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive” ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (fino al 31 dicembre 2016, l'abitazione doveva essere quella "principale" e le zone dovevano essere solo la 1 e la 2) Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef e Ires, con limite massimo di “spesa” di 96.000 euro per unità immobiliare (2), ripartita in 5 anni (fino al 31 dicembre 2016, la ripartizione del bonus era in 10 anni) (1), del:   50% (dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, era del 65%)
70% (80% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi)
75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi)

ZONE SISMICHE                         DETRAZIONI «SPECIALI» IRPEF E IRES DEL 50-70-75-80-85% O DEL 110% (3) PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI
Interi edifici ubicati in zona sismica 1 (anche 2 e 3 dal primo maggio 2019), delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e 20 marzo 2003, n. 3274 Dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2022, detrazione Irpef o Ires “all'acquirente delle unità immobiliari”, ripartita in 5 anni e calcolata sul “prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare” (2), del:   75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi)

Sismabonus: altri interventi agevolati

•Miglioramento sismico

•Adeguamento sismico
•Interventi sulle coperture o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.
•Riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio,ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.)
•Interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, (inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale).

Sismabonus: aliquote

•50% per gli interventi che non comportano variazione della classe di rischio

•70% per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio su edifici unifamiliari
•75% per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio su edifici plurifamiliari
•80% per gli interventi che comportano il miglioramento di due classi di rischio su edifici unifamiliari
•85% per gli interventi che comportano il miglioramento di due classi di rischio su edifici plurifamiliari.

Sismabonus, la scadenza

La nuova scadenza del sismabonus è fissata al 31 dicembre 2024. C'è dunque tempo fino alla fine del 2024 per beneficiare di questa agevolazione e ridurre il rischio sismico del proprio immobile.

Si ricorda che la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Modalità detrazioni di imposta per gli interventi antisismici?

La detrazione per il Sismabonus dal 2022 viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo, può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES od IRPEF oppure, può essere ceduta a terzi.

I soggetti che sostengono le spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) SCONTO IN FATTURA – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato

sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

b) CESSIONE DEL CREDITO – per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione del credito può essere effettuata anche sugli stati di avanzamento lavori (max. 2 di importo minimo del 30%).

Come si determina la detrazione del sismabonus per ogni condomino?

Il costo imputabile ad un condomino e la corrispondente detrazione fiscale Sisma Bonus viene determinata dall’ amministratore ripartendo il costo totale dei lavori in base alle tabelle millesimali previste nel regolamento condominiale, tuttavia nella delibera per i lavori straordinari i condomini possono decidere di adottare un criterio diverso.

Chi incaricare per il progetto per il miglioramento sismico ed un preventivo Sismabonus?

E’ necessario consultare un professionista che, una volta esperite le campagne di indagini sulle strutture e le indagini geotecniche, tramite le analisi previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni individuerà la classe di rischio sismico allo stato di fatto. Il professionista predisporrà quindi il progetto degli interventi di miglioramento sismico e la certificazione della classe di rischio allo stato di fatto e quella conseguibile con i lavori previsti.

Qual è l’iter amministrativo edilizio per gli interventi antisismici del sismabonus?

Quali sono le procedure autorizzative?

L’iter edilizio del Sismabonus si avvierà con la presentazione allo sportello unico della SCIA Alternativa al Permesso di Costruire con il progetto di miglioramento sismico e le certificazioni delle classi di rischio pre/ post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T nel DM 65/2017 (allegato B).

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato e la congruità dei costi sostenuti.

Quali costi sono detraibili con il sismabonus?

Oltre a quelli inerenti i lavori è possibile detrarre anche le spese necessarie per le indagini sulle strutture, per le indagini geotecniche, le verifiche per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipiche della manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad es. tinteggiature, intonacature, pavimentazioni, etc.

Vige infatti il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

Quando si rischia la perdita delle detrazioni di imposta del Sismabonus?

Le detrazioni di imposta del Sisma Bonus non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva di inizio lavori all’Asl od agli altri enti;
  • non sono esibite le fatture od i bonifici delle spese effettuate;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche;
  • sono state violate le norme sulla sicurezza luoghi di lavoro o gli obblighi contributivi;
  • il pagamento non è eseguito tramite «bonifico parlante o non riporti correttamente i dati richiesti;
  • in mancanza di deposito dell’Asseverazione della Classificazione Sismica contestualmente alla SCIA alternativa al Permesso di costruire o Permesso di Costruire.
  • In caso di falsa attestazione dei costi sostenuti.

Sismabonus 2022 – la disciplina degli interventi strutturali ai sensi dell’ art. 94 bis DPR 380/2001

A seguito della intervenuta modifica dell’Art.94 bis – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche – DPR 380/2001, sono state snellite le relative procedure autorizzative. In particolare è prevista l’Istanza di Autorizzazione Sismica solo nei casi di miglioramento od adeguamento sismico di edifici ricadenti nelle zone 1 in presenza di un ‘accelerazione del sito Ag >0,2 g, o per gli edifici strategici / rilevanti posti in zona 1 e 2; in tutti gli altri casi è sufficiente la Comunicazione di Deposito Sismico.

Per poter usufruire del Sismabonus o dell’ EcoSismabonus è necessario allegare alla SCIA Alternativa al Permesso di Costruire, od al Permesso di Costruire nel caso di demolizione e ricostruzione, l’ ATTESTATO DELLA CLASSE DI RISCHIO  pre/post intervento secondo il modello recentemente aggiornato dal  M.I.T con  D.M.24 /2020.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.

Sismabonus 2022-2024

Anche il Sismabonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Prorogate quindi le detrazioni previste per gli interventi di miglioramento sismico dei condomini e di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione.

Confermate quindi le detrazioni per gli edifici in zona sismica 1,2 e 3, che partono dal 50% per arrivare al 75% della spesa sostenuta se si dimostra il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% a due classi di rischio in meno. Il limite di spesa per unità immobiliare è 96.000 euro.