Interventi locali su strutture esistenti
- Interventi locali di aperture di vani in muro portante;
- Interventi locali di aperture e chiusure di passaggi nei solai;
- Interventi locali di rinforzi di solai per messa in sicurezza e per demolizione di tramezzature
(edifici in muratura portante); - Interventi locali di sostituzione di coperture esistenti con coperture leggere in acciaio e legno.
Gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
La relazione relativa alla valutazione della sicurezza che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
Tra gli esempi più frequenti ci sono il recupero di un sottotetto, l’unione di due unità immobiliari o la variazione di destinazione d’uso di una porzione di immobile: questi casi, se non modificano il comportamento globale dell’edificio nel quale vengono realizzati, possono essere progettati e realizzati come interventi locali sulla struttura esistente.
Alcuni esempi di interventi locali sono: la modifica o il rinforzo sia di solai che di pareti in muratura.
- Apertura di un vano in una parete
- Apertura di fori nei solai
- Rinforzo di un solaio
- Rinforzo di una parete in muratura
Interventi locali per le ristrutturazioni
L’applicazione del Superbonus per gli interventi locali nelle ristrutturazioni è un percorso che va dal riconoscere le criticità strutturali di un edificio alla messa in opera degli interventi di consolidamento o di riparazione. Tale percorso attraversa fasi ben precise che è bene non sbagliare.
Quando si applica il Superbonus agli interventi locali nelle strutture occorre riconoscere le criticità strutturali di un edificio per scegliere e attuare l’intervento di consolidamento o di riparazione più idoneo. Dedichiamo quindi una serie di articoli di approfondimento agli interventi locali, piuttosto diffusi e richiesti, che vanno dalla teoria, agli incentivi, all’approfondimento di singoli interventi di rinforzo. In questo articolo partiamo da tre presupposti essenziali:
- le regole tecniche
- le pratiche sismiche
- le regole fiscali.
NTC 2018 cap 8.4.1 e le regole tecniche per gli interventi locali nelle ristrutturazioni
Innanzitutto un progetto strutturale non può prescindere dall’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC). Vediamo nel dettaglio cosa prescrivono le NTC e cosa suggerisce la Circolare applicativa n. 7 del 2019 per il progetto e la realizzazione degli interventi locali per le ristrutturazioni.
Riparazioni o interventi locali.
Riguardano singole parti e/o elementi della struttura […] e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
• rispristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate
• migliorare delle caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati
• impedire meccanismi di collasso locale
• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
Questo invece è ciò che indica la Circolare applicativa n. 7 del 2019:
• Interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari) o parti di essi.
• Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.
• La modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifica significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.
Interventi locali, quali norme?
Con uno sguardo più esteso alla norma è opportuno fare riferimento anche al naturale contesto di un intervento locale ovvero l’edilizia esistente. È ovvio, quindi, che le prescrizioni contenute nel capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni debbano tutte essere rispettate. Dovranno essere riportati in relazione i seguenti contenuti previsti dal capitolo 8.5:
- Analisi storico-critica
- Rilievo
- Caratterizzazione meccanica dei materiali
- Livelli di conoscenza e fattori di confidenza
- Azioni
Pratiche sismiche e urbanistiche
Gli interventi locali per le ristrutturazioni non possono essere messi in opera senza aver ottemperato alle richieste normative in ambito urbanistico. È necessario, infatti, rispettare quanto previsto dagli art. 65 e 93 del DPR 380/2011 e s.m.i.:
- eseguire il deposito strutture,
- redigere e protocollare la pratica sismica.
È utile ricordare quanto previsto dall’art. 94-bis del DPR 380 così come modificato nel 2019 dal Decreto Sblocca Cantieri e Decreto Sisma:
Gli interventi locali rientrano nella tipologia di interventi di ‘minore rilevanza’.
Questo comporta una semplificazione nelle procedure delle pratiche sismiche ovvero gli interventi locali si presentano attraverso una procedura di deposito sismico e senza la necessità di un collaudo statico al termine dei lavori.
A questa condizione generale va aggiunta quella particolare degli interventi privi di rilevanza. In ogni ambito regionale, infatti, sono stati elencati gli interventi che rientrano in questa categoria e che prevedono quindi un’ulteriore semplificazione in termini di procedura.
Cosa dice l’articolo 94-bis comma 1 del testo unico dell’edilizia?
Qui una sintesi delle definizioni di interventi rilevanti, meno rilevanti o privi di rilevanza presenti nel testo unico:
Rilevanti
• L’adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
• le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
• gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
Minore rilevanza
• gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di accelerazioni ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
• le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
• le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla definizione di interventi rilevanti;
• le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
Privi di rilevanza
• gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
articolo 94-bis, comma 1
Le regole fiscali: quali bonus per gli interventi locali
Infine, tra le regole da non dimenticare ci sono ovviamente gli aspetti fiscali. Per capire se un determinato intervento strutturale è ammissibile per il Sismabonus o il SuperSismabonus facciamo riferimento all’art. 16 DL 63/2013, i cui commi distinguono le regole di applicazione dei vantaggi fiscali:
- 1-bis interventi di ‘miglioramento sismico’
- 1-ter estensione alla zona 3
- 1-quater interventi che portano alla riduzione del Rischio Sismico
- 1-quinquies interventi del comma ‘1-quater’ che riguardano le parti comuni
- 1-sexies inclusione delle spese per classificazione e verifica sismica tra le spese detraibili
- 1-septies interventi di demolizione e ricostruzione realizzata da imprese.
Gli interventi ammissibili per Sismabonus e SuperSismabonus
All’esplicita domanda: “Gli interventi locali sono ammissibili per il Sismabonus ed il SuperSismabonus?” possiamo rispondere anche con i pareri della Commissione Monitoraggio Sismabonus. Nei pareri n. 3 e 4 della Commissione ritroviamo queste indicazioni:
Parere n.3 Commissione monitoraggio Sismabonus
[…] Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto-legge 34/2020. A questo proposito appare opportuno richiamare qui le parti delle sopra menzionate norme tecniche e relativa circolare riguardanti tale fattispecie di interventi.
Parere n.4 Commissione monitoraggio Sismabonus
[…] Con tale premessa, come prima richiamato e facendo anche riferimento a precedenti pareri espressi da questa commissione, la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico.
Gli interventi locali sono quindi interventi ammessi ai vantaggi fiscali: più in generale sono interventi che se ben eseguiti portano ad un miglioramento della sicurezza degli edifici esistenti.
È utile infine ricordare che gli interventi locali sono la normale applicazione progettuale delle soluzioni individuate della valutazione della Classe di Rischio Sismico con Metodo Semplificato di cui all’Allegato A del DM 58/2017.
Quali sono gli interventi locali?
Abbiamo visto quali sono i punti fondamentali per le procedure che riguardano gli interventi locali per le ristrutturazioni. Capiamo ora come tradurre e applicare queste regole per i diversi lavori con cui ci confrontiamo ogni giorno in cantiere.
Proviamo allora ad individuare, riprendendo il parere n. 3 della Commissione Monitoraggio Sismabonus, le tipologie di interventi locali:
• gli interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione, integrazione o sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
• gli interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
• gli interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Dalla norma alle soluzioni: gli interventi locali più diffusi
Decliniamo ora queste macro-tipologie di intervento o di riparazione nelle soluzioni tecnologiche di intervento più comuni:
- il progetto di una cerchiatura
- la verifica di un tirante
- l’apertura di un foro in un solaio
- il rinforzo di pareti in muratura
- il rinforzo di solai esistenti.
Prossimamente analizzeremo ogni singola tipologia di intervento così da rendere questa guida davvero operativa per la progettazione e la messa in opera degli interventi locali.
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