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Certificato di idoneità sismica

Il testo unico dell’edilizia – DPR 380/2001 – in materia di interventi edilizi in zona sismica definisce precisi adempimenti procedurali. L’art. 93 stabilisce che “chiunque voglia costruire in zona sismica debba darne preavviso allo sportello unico edilizia del Comune che provvede a trasmetterne copia all’ufficio tecnico regionale “.

L’art. 94 dispone che nelle zone sismiche (eccetto quelle a bassa sismicità) non possono avere inizio i lavori senza previa autorizzazione scritta della Regione (autorizzazione sismica).

L’Autorizzazione Sismica è l’atto preventivo necessario alla nuova edificazione o alla modifica degli edifici esistenti, limitatamente però agli INTERVENTI di cui all’art. Art. 94 bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001 individuati dal DM 30/04/2020 che rientrano nella categoria “A” RILEVANTI.

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